Home > News dalle organizzazioni di categoria > Accordo 6 febbraio 2003, articolo 5, comma 1, lettera e: applicazione in Valle d’Aosta

Il Servizio igiene, sanità pubblica veterinaria e degli ambienti di lavoro dell’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, nel segnalarci la nota del Ministero della Salute relativa all’Accordo del 6 febbraio 2003 art. 5 comma 1 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy, sottolinea le iniziative già intraprese dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per il recepimento delle indicazioni dell’accordo stesso.

 

 

Nello specifico viene trasmessa la nota del Ministero della Salute prot. n. 0019090 del 22/10/2012 avente analogo oggetto e si comunica al riguardo che la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha già provveduto a recepire le indicazioni dell’Accordo 6 febbraio 2003, riguardanti i requisiti di formazione per coloro che esercitano attività economiche con animali d’affezione, approvando la Legge Regionale n. 37 del 22 novembre 2010, recante “Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14”, che all’art. 14 comma 5 prevede che “Il titolare dell’esercizio commerciale deve avere specifica competenza e conoscenza in materia di gestione tecnica ed igienico-sanitaria degli animali, acquisita attraverso apposito percorso formativo documentabile”.

 

Si rammenta poi che, con deliberazione della Giunta della Regione Valle d’Aosta n. 1731 del 24 agosto 2012, le linee guida regionali per la tutela degli animali d’affezione, ai sensi dell’art. 4,comma 2, della stessa LR n. 37/2010, prevedono all’art. 12 comma 2 lettera b) che chiunque intenda esercitare attività economiche con animali d’affezione debba possedere un adeguato percorso formativo certificato e al comma 8 dello stesso articolo che la documentazione inerente il percorso formativo di cui all’art. 14 comma 5 della L.R. 37/2010 sia oggetto di valutazione da parte del veterinario ufficiale dell’Azienda USL, sia in fase di prima autorizzazione sanitaria, sia nelle successive occasioni di ispezione.

 

Per ulteriori informazioni: Tutela animali da affezione, approvate le linee guida regionali