Agenzia delle Entrate: cosa succede ai medici veterinari privi di casella PEC?

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Con la Circolare numero 6/2016 del 13.05.2016, la F.N.O.V.I. ricorda che la comunicazione dell’indirizzo PEC, da parte del professionista, al proprio Ordine è obbligatoria e che dal 1° giugno 2016 la notifica delle cartelle di pagamento avverrà esclusivamente tramite l’indirizzo PEC.

 

 

In continuità con quanto già indicato nei precedenti atti di indirizzo diramati, FNOVI ricorda che la mancata comunicazione della PEC da parte degli iscritti è condotta valutabile sotto il profilo disciplinare.

 

I Presidenti degli Ordini provinciali devono proseguire nella “attività di vigilanza sugli iscritti affinché ottemperino agli obblighi di legge comprendendo soprattutto i vantaggi che derivano dall’utilizzo della PEC: economicità, velocità di consegna, semplicità d’uso, sicurezza e riservatezza dei contenuti, opponibilità a terzi e attestazione di invio e ricezione”.

 

Tra l’altro il 1° giugno 2016 scatterà l’ora ‘x’ per le cartelle di pagamento che, in conformità ai contenuti della riforma di cui al d.lgs. 159/2015, viaggeranno solo via PEC per imprese individuali, società e professionisti.

L’agente della riscossione dovrà quindi consultare gli elenchi presenti sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) ed estrarne copia anche in forma massiva. Qualora l’indirizzo PEC del destinatario non risulti valido e attivo, l’agente della riscossione è tenuto a eseguire la notifica mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di commercio territorialmente competente, con contestuale pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della stessa. Il destinatario deve peraltro essere avvisato per raccomandata con avviso di ricevimento. Allo stesso modo si deve procedere quando la casella PEC del destinatario risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno 15 giorni dal primo invio.

 

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