Home > News dalle organizzazioni di categoria > Legge regionale 13/2013 – Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria

La Legge regionale 15 aprile 2013, n. 13 recante “Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria”, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 19 del 7 maggio 2013 e prevede due articoli che coinvolgono direttamente la professione veterinaria.

La legge, composta da 7 articoli, interviene su numerose procedure in materia sanitaria; gli articoli che interessano la professione veterinaria sono l’Articolo 5 (Determinazioni in materia di polizia veterinaria) e l’Articolo 7 (Requisiti minimi per la protezione dei vitelli).

Art. 5
(Determinazioni in materia di polizia veterinaria)

1. Sono aboliti gli obblighi e gli adempimenti in materia di polizia veterinaria di seguito elencati:

a) visita veterinaria prima del trasferimento di suini nei macelli e negli allevamenti della Regione;

b) obbligo di domanda per il trasferimento del bestiame nei pascoli estivi per motivi d’alpeggio di cui all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);

c) visita veterinaria per il rilascio della certificazione di cui all’articolo 42 del d.P.R. 320/1954 per i trasferimenti nell’ambito della Regione;

d) obbligo di vigilanza annuale in allevamenti bovini e ovi-caprini per encefalopatia spongiforme trasmissibile in assenza di sospetto;

e) obbligo di vigilanza nelle manifestazioni zootecniche in assenza di restrizioni per malattie infettive;

f) obbligo di visita veterinaria domiciliare sui bovini e gli ovi-caprini deceduti in assenza di denuncia di malattia infettiva e diffusiva dei medesimi e nel caso in cui i suddetti animali siano trasferiti presso uno stabilimento di transito riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

g) nulla osta per la macellazione ad uso familiare nelle macellazioni a favore del privato, eseguite nei macelli riconosciuti;

h) obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva degli animali ai sensi dell’articolo 1 del d.P.R. 320/1954, per le seguenti malattie:
1) influenza dei bovini dovuta ad adenovirus, reovirus, parainfluenza 3, malattia delle mucose virale bovina, rinotracheite infettiva bovina e vulvovaginite pustolosa    infettiva;
2) distomatosi dei ruminanti;
3) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
4) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;
5) ipodermosi bovina;
6) peste europea e varroasi delle api.

Art. 7
(Requisiti minimi per la protezione dei vitelli)

1. In considerazione delle caratteristiche degli allevamenti locali di montagna, sono vitelli confinati per l’allevamento e l’ingrasso, ai fini di quanto stabilito dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, gli animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi detenuti dalla nascita alla macellazione in un luogo chiuso senza possibilità di godere in nessuna fase della loro vita di spazi di libertà da pascolamento.

2. I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l’allevamento è condotto con modalità diverse da quelle indicate al comma 1 possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa sia in gruppo.

3. I locali di stabulazione del sistema alla posta fissa devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati e da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà; il detentore deve assicurarsi che gli attacchi, da sottoporre a regolare verifica ed  eventualmente corretti in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali, non provochino lesioni al vitello.