Home > News dalle organizzazioni di categoria > O.N.A.O.S.I: soluzione del contenzioso

La Fondazione O.N.A.O.S.I. (Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani) ci segnala che, grazie al Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi), si è concretizzata la soluzione del contenzioso che ha coinvolto in passato i sanitari non intenzionati a contribuire alla Fondazione.

 

Al fine di evitare confusione va infatti chiarito che se da una parte si sta concretizzando la soluzione del contenzioso che ha coinvolto i sanitari non intenzionati a contribuire alla Fondazione, dall’altra è ora possibile ai sanitari contribuenti volontari, la cui contribuzione risulti mancante o incompleta, regolarizzare la propria posizione contributiva.

 

Vediamo i dettagli della Soluzione del contenzioso

 

Attraverso la promulgazione dell’art 14, commi 8 e 9, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, pubblicato nella G. U. n. 214 del 13 settembre 2012, viene colmato il vuoto legislativo creato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2007. Finalmente viene risolto il contenzioso che da quel vuoto è nato.

 

Nei commi suddetti viene infatti stabilito che per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 la misura del contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei veterinari, e’ determinata forfettariamente per ogni contribuente in 12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per l’anno 2004, in 10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006, nonche’ in 11 per il 2007.

Per il periodo 1° gennaio 2003 – 1° gennaio 2007 la misura del contributo a carico dei sanitari individuati quali nuovi obbligati dalla lettera e), primo comma dell’articolo 2, della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, e’ anch’essa forfettariamente determinata negli identici importi di cui al presente comma.

 

Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di cui al comma 8 per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare. Con delibera della Fondazione e’ stabilita la procedura, le modalita’ e le scadenze per l’eventuale conguaglio o rimborso.

 

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono estinti ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi di cui al primo periodo.

La Fondazione ONAOSI e’ comunque autorizzata a non avviare le procedure per la riscossione coattiva per crediti di importo inferiore a 600 euro.

 

Per gli anni successivi al 2007 resta confermato, per la determinazione dei contributi dovuti alla Fondazione, quanto disposto dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

 

Per ulteriori informazioni e per conoscere in dettaglio le prestazioni e i servizi della Fondazione O.N.A.O.S.I. (Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani), puoi visitare il sito web: www.onaosi.it.