Home > News dalle organizzazioni di categoria > ORDINANZA 22 marzo 2011
Assessorato alla Sanità Regione autonoma Valle d'Aosta

Il Servizio igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro dell’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali ci segnala l’avvenuta pubblicazione dell’ORDINANZA 22 marzo 2011, relativa al differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.

L’Ordinanza 22 marzo 2011, rispetto al testo dell’Ordinanza del 2009, riporta alcune modifiche e integrazioni, a cominciare dal riferimento alla Legge 201/2010 recante la ratifica ed esecuzione di tutti gli articoli della convenzione di Strasburgo e le norme di adeguamento interno.

Viene poi ribadita l’importanza della formazione dei proprietari e detentori di cani ai fini del miglioramento della gestione dei cani e alla riduzione dei rischi di aggressione e morsicatura ed introdotta l’opportunità di prevedere un responsabile scientifico quale garante della corretta modalità di organizzazione e effettuazione dei percorsi formativi.

L’articolo 2 – dove sono elencati i divieti – sostituisce integralmente il comma d) che ora recita “gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità all’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201. Anche il comma 2 dell’articolo 3 viene modificato: «2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall’art. 1, comma 6, in caso di rilevazione di rischio elevato stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.».

In riferimento alle mutilazioni degli animali a fini estetici, alla lettera e) viene ribadito il divieto di vendita e commercializzazione dei cani sottoposti ad interventi chirurgici ai fini estetici ai quali viene aggiunto il divieto di esposizione. (sintesi estrapolata dal portale FNOVI).